Nuovo DPCM e ciclismo

DPCM (fonte pixabay DariuszSankowski)

DPCM (fonte pixabay DariuszSankowski)

DPCM del 3 novembre 2020 e ciclismo

DPCM del 3 novembre 2020 ha stabilito tre aree in Italia: gialla, arancione e rossa, vediamo se e come praticare il ciclismo

Il  DPCM del 3 novembre 2020 entrerà in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Come già accaduto lo scorso mese di marzo, anche il mondo dello sport è toccato con differenze a seconda dell’area territoriale. La nostra nazione, come certamente sapete, è stata divisa in 3 arre: gialla, arancione e rossa.

Fermo restando che non esistono zone verdi e quindi “libere” dal problema covid, cerchiamo di comprendere come si può praticare lo sport amatoria (quello professionistico prosegue con limitazioni alla presenza di pubblico).

 

Come detto il territorio nazionale è stato diviso in tre zone: zona “gialla” le cui misure sono contenute nell’art. 1, zona “arancione” e zona “rossa” rispettivamente trattate negli artt. 2 e 3

In relazione alla zona “gialla” l’art. 1, comma 9, lett. d) garantisce la possibilità di svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto (anche in aree attrezzate e parchi pubblici), purché nel rispetto del divieto di assembramento e degli obblighi di distanziamento sociale (2 metri per le attività sportive e 1 metro negli altri casi). Risulta invece interdetto l’uso di spogliatoi interni e permane lo stop alle attività in palestre, piscine, centri natatori e simili.

Alla lett. f) dell’articolo  viene confermata la possibilità di svolgere le attività sportive e motorie, anche presso centri  sportivi purché all’aperto rispettando il distanziamento sociale.

 

Per i territorio  caratterizzate da uno scenario di “elevata gravità e da un livello di rischio alto” (zona arancione) pur dovendo rispettare il divieto di spostamento al di fuori dell’amministrazione comunale, sono consentite le attività sportive nel rispetto delle indicazioni sopra esposte in riferimento alle zone gialle (art. 2, comma 5).

Per le zone  rossa le attività motorie e sportive svolte presso circoli e centri sportivi sono sospese L’art.3, comma E dice:

e' consentito svolgere individualmente  attivita'  motoria  in
prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie;  e'
altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

LA DIVISIONE DELLE REGIONI PER ZONE

ZONA ROSSA

  • Piemonte
  • Lombardia
  • Calabria
  • Valle d’Aosta

ZONA ARANCIONE

  • Puglia
  • Sicilia

ZONA GIALLA 

  • Liguria
  • Veneto
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Emilia-Romagna
  • Toscana
  • Marche
  • Umbria
  • Abruzzo
  • Molise
  • Campania
  • Lazio
  • Basilicata
  • Sardegna
  • Trentino-Alto Adige